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CONGUAGLIO E DIRITTO DI SUPERFICIE

 

 

Ieri il Consiglio Regione del Lazio ha approvato la Legge “Misure urgenti per l’edilizia residenziale pubblica” che ha inserito la possibilità da parte dei Comuni di modificare l’entità dei conguagli e ha stabilito nuove procedure per la trasformazione in diritto di proprietà del diritto di superficie.  

 

Nel testo sono state accolte le proposte e le modifiche presentate dai Cittadini nell’Assemblea del 6 giugno.

 

Esprimiamo soddisfazione per l’esito positivo della Legge e attendiamo, al più presto, il conseguente e conclusivo intervento del Comune di Roma.

 

Di seguito riportiamo la trascrizione dell’art. 11 della Legge. 

 

                                                                                                          I Coordinatori

 

art. 11

 

(Accelerazione delle procedure per la trasformazione in diritto di proprietà del diritto di superficie)

 

            1. I Comuni che abbiano promosso o promuovano la facoltà dei cittadini di trasformazione in diritto di proprietà del diritto di superficie concesso sulle aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962 n. 167 (Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare) o nelle delimitazioni di cui all’articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, possono stabilire, nuovi criteri intesi alla sollecita definizione dei rapporti con i proprietari degli immobili, costruiti sulle aree citate, al fine di assicurare l’acquisizione delle relative somme, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 31 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo).

            2. Le finalità di cui al comma 1 possono riguardare anche la determinazione del corrispettivo della cessione delle aree in proprietà consentendo che all’importo calcolato ai sensi del comma 48 dell’articolo 31 della citata l. si applichi una detrazione fino alla percentuale massima determinata dal comune stesso, da graduare motivatamente in relazione alle situazioni riguardanti i singoli piani di zona e con riferimento particolare:

            a) al tempo occorso per la determinazione e la comunicazione dell’indennità definitiva di espropriazione rispetto alla data di concessione del diritto di superficie;

            b) ai diversi regimi giuridici che si sono succeduti in materia di determinazione degli indennizzi espropriativi.

            3. Al fine di realizzare la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, i Comuni potranno definire in via transattiva la quantificazione dell’entità dei conguagli, qualora dovuti, per il diverso costo di acquisizione delle aree espropriate, esclusivamente per il superamento dei contenziosi ed per l’incremento delle risorse finanziarie comunali, stabilendo in tal modo le condizioni di maggior favore ai cittadini e fatti sempre salvi gli accordi fra le parti.

 

 

 

 

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